PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il diritto di tutti i cittadini ad utilizzare le strutture della società Poste italiane Spa per accedere, dalla propria casa di abitazione, ai servizi pubblici e privati di base.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che finanziano e disciplinano nuove modalità di servizio da parte della società Poste italiane Spa al fine di consentire alla medesima di operare a favore dei cittadini, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) consentire la prenotazione di visite sanitarie e di esami, prelievi e analisi, effettuabili direttamente a domicilio in quanto non necessitino dell'utilizzo di apposite strutture; consegna dei relativi risultati e referti a domicilio; ritiro delle ricette mediche e consegna dei medicinali a domicilio;

          b) permettere la raccolta di mandati per lo svolgimento di adempimenti amministrativi presso uffici pubblici nonché di pratiche bancarie per conto dei cittadini;

          c) permettere la raccolta di ordinativi di spesa domestica e il recapito dei relativi acquisti a domicilio;

          d) prevedere la prestazione di altri servizi sociali simili a quelli previsti alle lettere a), b) e c), in base ai risultati dell'attuazione dei servizi di cui alle citate lettere;

          e) definire le relative tariffe sociali;

          f) stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la prestazione dei servizi di cui al presente comma.

      3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante appositi provvedimenti

 

Pag. 4

legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Con periodicità annuale, il Ministro delle comunicazioni, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. Alle eventuali maggiori spese si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.